Con questo spazio lo sportello web della famiglia ha pensato in particolar modo a te mamma, mettendoti a disposizione informazioni utili e diritti che ti spettano, non solo in qualità di mamma ma anche di donna.
- DIRITTI LEGALI DELLA MAMMA LAVORATRICE
La legge 30 dicembre 1971 n.1204 e il relativo regolamento di attuazione DPR 25/11/76 costituiscono il fondamento giuridico di tutela delle lavoratrici madri. Sono tutelate coloro che svolgono un'attività alle dipendenze di un datore di lavoro privato o pubblico, più in dettaglio, le dipendenti delle varie amministrazioni dello Stato, della regione, della Provincia o dei Comuni, le dipendenti di datori di lavoro privati, (aziende, artigiani, commercianti, industrie); le dipendenti di società cooperative, le apprendiste, le lavoratrici agricole.
La successiva legge 53/2000 denominata "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città" - modifica la normativa (legge 1204/71) sulla tutela della maternità, ampliandone ed estendendone le norme anche al padre lavoratore.
Le disposizioni della legge 1204/71 si applicano a tutte le lavoratrici madri, e con particolarità diverse alle apprendiste, alle colf e alle lavoratrici a domicilio. Le lavoratrici autonome, che hanno norme particolari, sono state inserite nella legge 8.3.2000 n.53 unicamente per l’astensione facoltativa di 3 mesi. Per le lavoratrici del pubblico impiego, tutti i contratti contengono appositi articoli dedicati alla maternità che stabiliscono condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute sia nella legge 1204/71 che nella nuova legge, soprattutto per quanto attiene alla misura dell’indennità economica e ai riposi e permessi.
Infine il testo unico 151/2001 del 26.3. disciplina in modo più specifico i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità
Divieto di licenziamento, astensione obbligatoria e facoltativa
Il divieto di licenziamento opera dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Sono escluse da tale norma le colf.
Tale divieto non opera nei casi di:
· licenziamento per giusta causa;
· cessazione di attività dell’azienda;
· ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.
Con la nuova normativa il divieto di licenziamento si applica anche al padre, che fruisca dell’astensione obbligatoria, dalla nascita del bambino fino al compimento di un anno di età del medesimo.
• Astensione obbligatoria:
Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto sono esonerate dal trasporto e dal sollevamento di pesi e possono essere spostate ad altre mansioni , conservando la retribuzione e la qualifica originarie, se vengono spostate a mansioni inferiori. Il DPR 1026/76 è il regolamento che indica i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri a cui la lavoratrice non deve essere adibita.
È inoltre vietato far lavorare le donne in stato di gravidanza:
· durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto: si deve far riferimento alla data indicata sul certificato medico, anche se vi può essere errore di previsione.
· durante i 3 mesi dopo il parto.
La disposizione è valida anche per le lavoratrici a domicilio e per le colf.
L’astensione obbligatoria post-partum è stata estesa anche al padre lavoratore nel caso in cui l’assistenza della madre al neonato sia diventata impossibile per decesso o grave infermità della madre stessa (Sentenza della Corte Cost. n.1/1987). La nuova norma oltre a recepire detta sentenza, stabilisce il diritto all’astensione obbligatoria per il padre anche nel caso di affidamento esclusivo. Tale disposizione è applicabile anche al padre lavoratore autonomo, per il quale si ipotizza la sostituzione in azienda con lavoratore a tempo determinato.
Ferma restando la durata dell’astensione obbligatoria di 5 mesi, la nuova legge (art.12) introduce - dal 28 marzo 2000 - la possibilità di continuare a lavorare fino all’8° mese di gravidanza utilizzando così un solo mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto. Tale facoltà può essere esercitata a condizione che sia un ginecologo del SSN sia un medico competente per la salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non pregiudichi la salute della gestante e del bambino.
La lavoratrice può chiedere all’ispettorato del lavoro, oggi Direzione provinciale del lavoro, l’astensione anticipata dal lavoro fin dall’inizio della gestazione nei seguenti casi:
· gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possono aggravarsi con lo stato di gravidanza;
· se le condizioni di lavoro o ambientali siano da ritenersi pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
· quando la lavoratrice non può essere spostata a mansioni meno disagevoli.
Detta astensione può essere protratta fino al 7° mese successivo al parto se la lavoratrice è addetta a lavorazioni nocive e non può essere spostata ad altre mansioni, con il diritto a percepire la stessa indennità spettante per la normale astensione obbligatoria.
Secondo l'articolo 26 del D.lgs 151/2001 il congedo di maternità previsto all'art 16 della stesa legge per le madri che hanno appena partorito può essere richiesto anche dalla lavoratrice, che abbia adottato o ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni, all'atto dell'adozione o dell'affidamento. Tale disciplina è stata modificata dalla recente Finanziaria del 2008 che ha introdotto nuove regole per i periodi di congedo per maternità e sui congedi parentali in caso di adozione o affidamento. La principale novità introdotta dalla Finanziaria per il 2008 consiste nel fatto che i genitori adottivi/affidatari possono fruire del congedo fino al compimento della maggiore età del figlio (mentre prima esisteva il limite dei 6 anni del minore, elevato a 18 anni in caso di adozione/affidamento preadottivo internazionale). Il nuovo articolo 31 del Dlgs n. 151/2001, riscritto dalla Finanziaria 2008, conferma la regola secondo cui il congedo ex art. 26 spetta, alle medesime condizioni, in alternativa alla madre che non l'abbia richiesto, al lavoratore padre adottivo ovvero affidatario, il quale, in caso di richiesta del congedo per il periodo trascorso all’estero ai fini delle pratiche di adozione, dovrà sempre produrre la certificazione rilasciata da parte dell’ente autorizzato
• Astensione facoltativa:
Secondo la normativa previgente, la lavoratrice aveva diritto ad astenersi dal lavoro, successivamente all’astensione obbligatoria, per un periodo di 6 mesi, anche non consecutivi, entro il primo anno del bambino.
In alternativa alla madre, e solo se questa ne aveva il diritto e vi rinunciava, l’astensione facoltativa poteva essere fruita anche dal padre.
L’indennità economica era ed è il 30% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l’astensione obbligatoria, esclusi i ratei delle mensilità aggiuntive e degli eventuali premi. Con l’applicazione delle norme vigenti, la retribuzione di riferimento per l’astensione facoltativa non potrà essere rapportata a quella precedente all’astensione obbligatoria, ma andrà rideterminata su quella contrattualmente in vigore al momento dell’astensione facoltativa.
I contratti possono prevedere quote aggiuntive a carico del datore di lavoro.
La nuova legge 53/2000, mentre non modifica più di tanto le norme sull’astensione obbligatoria, apporta sostanziali innovazioni per quanto attiene all’estensione facoltativa. Le modifiche, tutte positive perché estensive di diritti, purtroppo confermano la non applicazione dell’astensione facoltativa alle colf, alle lavoranti a domicilio, alle lavoratrici che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.
Dal 28 marzo 2000 l’astensione facoltativa spetta ad entrambi i genitori, anche congiuntamente fino al compimento degli 8 anni del bambino, per un periodo complessivo di 10 mesi, continuativi o frazionati, mentre ogni genitore non potrà superare i 6 mesi di fruizione (ad es. se la madre fruisce di 6 mesi, il padre ne potrà fruire di 4). Il padre ha diritto all’astensione facoltativa anche se la madre non ne ha diritto (perché è disoccupata, colf, lavoratrice a domicilio), e se il padre fruisce di tale diritto per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi, il suo limite di 6 mesi diventa di 7 mesi e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di 11 mesi (7 mesi x il padre, e 4 mesi x la madre). Nel caso di unico genitore il periodo di astensione facoltativa compete per 10 mesi, entro il compimento dell’8° anno del bambino.
Permessi giornalieri
Durante la gravidanza la donna lavoratrice nell’orario di lavoro ha diritto a permessi retribuiti per fare gli esami prenatali, gli accertamenti clinici, le visite mediche specialistiche.
Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il 1° anno del bambino 2 permessi di riposo di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è di un’ora solo se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Le ore devono essere concesse anche se non vi è allattamento, e devono essere retribuite , per conto INPS da parte del datore di lavoro. Mentre con la legge 1204/1, non vi era copertura figurativa per dette ore, attualmente — con la legge 53/2000 - viene prevista una copertura del doppio dell’importo dell’assegno sociale, e detta copertura può essere integrata dalla lavoratrice. Detto beneficio è fruibile anche dal padre lavoratore nei seguenti casi:
· qualora i figli siano affidati al solo padre;
· in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
· se la madre non è lavoratrice dipendente.
In caso di parto plurimo, le ore di permesso vengono raddoppiate, e il padre può usufruire di quelle aggiuntive.
Per quanto riguarda i genitori adottivi/affidatari, con la sentenza n. 104 del 2003, la Corte di Costituzione dichiarando l'illegittimità delle norme in vigore, ha giustamente esteso il diritto ai riposi giornalieri dal lavoro dei genitori adottivi e degli affidatari entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia, e non più solo entro il suo primo anno di vita.
Con la nuova legge, il diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro durante le malattie del bambino viene fissato per entrambi i genitori fino al compimento dell’8° anno di età. Fino al compimento del 3° anno di età del bambino non si prevedono limiti temporali di fruizione, dai 3 anni agli 8 è previsto il limite di 5 giorni all’anno per ciascun genitore. La malattia del figlio deve essere certificata da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. Fino al compimento del 3° anno di età del bambino i periodi di astensione dal lavoro per malattia del figlio sono coperti da contribuzione figurativa totalmente, dal 3° all’8° anno la copertura è commisurata ad una retribuzione figurativa pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale. Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle ferie di cui sia eventualmente in fruizione il genitore. Per quanto riguarda il congedo per malattia del figlio, l'art.50 D.lgs 151/2001 prevede la possibilità di richiederlo anche ai genitori adottivi o affidatari con un'elevazione del limite di età del bambino.
Congedo parentale
Spetta a ciascun genitore per ogni bambino nei suoi primi 8 anni di vita: consiste nel diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi. Anche i genitori di figli adottivi o che hanno dei bambini in affidamento possono richiedere i congedi parentali, anzi godono di vantaggi maggiori per quanto riguarda il trattamento economico. Dal 1° luglio 2008, ai fini del riconoscimento del congedo nonché della relativa indennità economica, non deve aver compiuto la maggiore età. Il congedo parentale può essere richiesto entro 8 anni dalla data di ingresso del minore in famiglia (contro i precedenti tre) e comunque mai oltre il raggiungimento della maggiore età del figlio.
Il diritto al congedo di maternità spetta alle lavoratrici dipendenti ma anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata sempre che non siano titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali purchè versino dal 1° gennaio 2008 l’aliquota pari al 24.72%.
Anche la lavoratrice madre iscritta alla gestione separata Inps ha diritto ad anticipare il congedo di maternità in caso di gravi complicanze. Inoltre se il bambino si ammala il congedo non ha limite fino al 3° anno di vita del bambino e tra i tre e gli otto anni ciascun genitore può assentarsi al massimo 5 giorni lavorativi all’anno.
Figli disabili
I genitori, sia padre che madre, anche adottivi o affidatari, di bambini portatori di handicap in situazione di gravità riconosciuta, oltre all’astensione obbligatoria, hanno diritto:
· al prolungamento ininterrotto dell’astensione facoltativa al 30% della retribuzione fino al compimento del 3° anno di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato; · in alternativa, ad un permesso giornaliero di 2 ore, fino al compimento del 3° anno di età normalmente retribuiti;
· dal 3° anno del bambino, a 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche continuativamente, e normalmente retribuiti.
La copertura contributiva figurativa agisce in tutti i casi, compresi — dal 28 marzo 2000 — i 3 giorni di permesso mensili finora retribuiti, ma scoperti di contribuzione.
Tale diritto era previsto solo per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi col soggetto con handicap grave. La Corte Costituzionale si è espressa con una sentenza dell’8 maggio 2007, n.158 prevedendo il diritto del coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire di tale congedo.
Il congedo retribuito costituisce sostegno economico indispensabile al fine di assicurare quella continuità nell’assistenza morale e materiale al soggetto disabile che costituisce un dovere non solo per i componenti del suo nucleo familiare d’origine, ma anche ed in primis del coniuge convivente.
A cura dell’avv. Cinzia Fresina, Responsabile se.z di Messina dell’associazione AIAF Avvocati per la Famiglia e Minori.
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- CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA MAMMA
Indennità di maternità viene erogata dagli enti di previdenza alle lavoratrici assenti per gravidanza e puerperio in sostituzione della retribuzione.
Si distingue in :
• Indennità per astensione obbligatoria (v.sezione preceente) (tale trattamento è disciplinato in maniera differente a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti, parasubordinate o autonome e in quest’ultimo caso anche dall’ente previdenziale tenuto ad erogarlo);
• Indennità per astensione facoltativa (congedo parentale) [v.sezione preceente)]
Gli assegni di maternità sono sostegni economici per le madri che mettono al mondo dei figli e che non hanno maturato i contributi sufficienti per aver diritto ai trattamenti previdenziali di maternità.
Ne sono previsti due tipi diversi:
-Uno, erogato dallo Stato, rivolto alle madri lavoratrici che non hanno diritto ad altri trattamenti di maternità: lavoratrici o ex-lavoratrici che hanno almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra i nove e i diciotto mesi prima del parto, e madri che hanno lavorato per almeno 3 mesi negli ultimi 9 mesi;
-L’altro, erogato dai Comuni, rivolto alle madri che non hanno diritto né alle altre indennità di maternità né all'assegno statale.
Detrazioni Irpef. Lo stato consente una detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per il pagamento di rette per asili nido, pubblici e privati, con un limite massimo di euro 632,00 per ogni figlio e un risparmio d’imposta pari a euro 120,08.
A cura del Rag. Maurizio Cacciola
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- INFORMAZIONI FISCALI PER LA DONNA
Per la mamma lavoratrice
• Se hai un età compresa tra i 18 e i 65 anni e sei una casalinga a tempo pieno è obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Se però hai un reddito personale inferiore a € 4.648.11 o appartieni ad un nucleo con reddito complessivo inferiore a € 9.296.22 hai diritto all’assicurazione gratuita.
• In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l’ INAS CISL ti fornisce gratuitamente l’assistenza medico – legale necessaria per la tutela dei tuoi diritti.
• La lavoratrice affetta da patologia oncologica che si sottopone a terapie salvavita ha diritto alla trasformazione dal tempo pieno al part-time sia che lavori nel settore pubblico che nel privato.
• Maternità e congedo parentale sono riconosciute anche per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro un anno di vita del bambino.
• La retribuzione per congedo di maternità è l’80% dello stipendio; per il congedo parentale spetta al 30% della retribuzione.
• Al bambino con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, che devono fare ricorso continuo o periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici, spetta un indennità di frequenza di € 255.13.
• Ai sensi della legge 104/92 la lavoratrice disabile grave può usufruire alternativamente dei riposi orari o dei permessi mensili giornalieri cambiando da un mese all’altro previa semplice modifica della domanda.
Per la mamma immigrata
• Se sei un immigrata ogni due anni devi rinnovare il tuo permesso di soggiorno,
• Se hai contratto matrimonio in Italia puoi richiedere la cittadinanza e se la tua famiglia vive lontano da te puoi chiedere il ricongiungimento familiare con i tuoi cari all’estero.
Per te mamma che sei comunque una donna
• Se sei stata vittima di molestie morali, soprusi, esclusioni, minacce, comportamenti persecutori da parte di superiori e/o colleghi finalizzate all’allontanamento o all’emarginazione tutto questo è MOBBING.
L’ Inas Cisl ti può aiutare nel percorso per la tutela giudiziale con una serie di preziosi suggerimenti per affrontare il tuo disagio e, se necessario, con un azione legale: il mobbing non è una malattia ma spesso è causa di una serie di patologie di origine psicosociale e stress correlate.
• Il riconoscimento dell’ invalidità civile può dare diritto a diversi benefici: prestazioni ortopediche e protesi, iscrizione alle liste di collocamento speciali per l’assunzione obbligatoria se hai un invalidità riconosciuta almeno del 46% e sei in possesso della scheda per la capacità lavorative ai sensi della legge 68/99.
• Se assisti con continuità un familiare disabile in situazione di gravità parente o affine entro il 3° grado hai diritto a tre giorni di permesso al mese retribuiti coperti da contribuzione figurativa e assegni familiari.
• Puoi riscattare la tua laurea e accreditare i contributi per malattia o maternità.
A cura del Patronato INAS CISL, viale Europa 58 – Messina
Te. 0906507625/6 email: inas@cislmessina.it
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- INDIRIZZI UTILI
Qui puoi trovare gli indirizzi utili a cui puoi rivolgerti per avere consigli e assistenza e supporto: consultori, URP (uffici relazioni con il pubblico), ASL, CISL, AIAF (Avvocati per la Famiglia e i Minori), siti internet.
Consultorio familiare U.C.I.P.E.M. (Unione Consultori Italiani Prematromoniali e Matrimoniali)L’associazione onlus “Consultorio Familiare U.C.I.P.E.M. di Messina” lavora nel territorio provinciale sin dal 1968, fornendo sempre servizi innovativi. Le sedi attualmente sono due:
a Villafranca Tirrena, accreditata dalla Regione Siciliana, in convenzione con l’ Asl5, eroga tutti i servizi consultori ali; e a Messina dove offriamo servizi di consulenza a singoli, coppie e famiglie su problematiche psicologiche, relazionali, educative, legali. Inoltre ci occupiamo della regolazione naturale della fertilità con il Metodo Billings sia per evitare, che per ottenere la gravidanza. Altre attività sono l’ Adozione Internazionale con l’Ente “Istituto La Casa”, il corso di preparazione al parto, e per le neomamme la possibilità di frequentare il Corso per il Massaggio Infantile. L’ultima fra le nostre proposte sono i Gruppi di Parola per i figli dei genitori separati.
Periodicamente offriamo attività formative per operatori del sociale.
Ulteriori informazioni sui servizi offerti sono consultabili sul sito www.consultorio-ucipem.messina.it.
Sede di Messina: via Consolare Pompea n.5 B
98167 Messina (4° pal. a dx) tel.090355712
e-mail : consfam@tiscali.it
Sede di Villafranca Tirrena: Via Calamaro 13
98049 Villafranca Tirrena
Tel.e fax 090332761
e-mail: consultorio.villafranca@gmail.com
A cura della Dott. Cettina Sgalambro, Presidente e rappresentante legale del consultorio.
• Consultorio Aldisio, via D’Anfuso Vill. Aldisio -
Tel. 0903653445
• Consultorio Contesse, via Fonfo Granata 18C, Messina -
Tel. 0903653443
• Consultorio Gazzi Fucile, via Gazzi Fucile 38R, Messina -
Tel. 090680365
• Consultorio via Del Vespro, via del Vespro is.289 Messina -
Tel. 0903653594
• Consultorio villa Lina, via Monte Scuderi, Messina -
Tel. 09042640
• Consultorio Milazzo, via G.B. Impallomeni, 45 Milazzo -
Tel. 0909222342
• Consultorio Patti, via Cattaneo Patti -
Tel. 0941241138
• Consultorio Roccalumera, via torrente Sciglio, 20 Roccalumera -
Tel. 0942746351
• Consultorio Santa Teresa Riva, piazza municipio -
Tel. 0942792533
• Consultorio S.Agata, via Catania 20, Sant’Agata Militello -
Tel. 0941722599
• Consultorio S. Stefano Camastra, via Crocemissione -
Tel. 0921331690
• Consultorio Taormina, P.za San Francesco -
Tel. 0942579514
• Consultorio Terme Vigliatore, via nazionale, san Biagio -
Tel. 0909781578
• Consultorio Tortorici, via Garibaldi 104 -
Tel. 0941430351
• Consultorio Valdina, viale Rinascita, Fondachello Valdina -
Tel. 0909920788
• Consultorio Acquedolci, via Buonriposo -
Tel. 0941727357
• Consultorio Barcellona, via Kennedy, 110 -
Tel. 0909751567
• Consultorio Brolo, via Vittorio Emanuele 44 -
Tel. 0941562663
• Consultorio Capo D’Orlando, via C. Colombo 15 -
Tel. 0941912355
• Consultorio Castell Umberto, via C. Battisti 20 -
Tel. 0941438032
• Consultorio Francavilla, via dei mulini 1 -
Tel. 0942981571
• Consultorio “La famiglia”, via Naxos 96, Giardini Naxos -
Tel. 094252634
• Consultorio Gioiosa Marea, via P. Micca 1 -
Tel. 0941302767
• Consultorio Lipari, via Garibaldi -
Tel. 0909885223
• Consultorio Mistretta, via Cairoli 31
Tel. 0921383025
• Consultorio Montalbano Elicona, via Giardino 34 -
Tel. 0941679391
• Consultorio Pace del Mela, Piazza Ugo La Malfa -
Tel. 0909384241
• Consultorio S. Piero Patti, via Catania 23 -
Tel. 0941661413
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URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
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Funzionario responsabile Dott. Maria Padalino
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